CESSIONE DETRAZIONI FISCALI: DEFINITE LE REGOLE

cessione detrazioni fiscali

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che regola la cessione detrazioni fiscali relativamente ai nuovi incentivi per i condomini è stato finalmente pubblicato.

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Molti dei suggerimenti che Rete IRENE aveva rivolto all’Agenzia hanno trovato ascolto: le nuove regole sono di gran lunga più interessanti rispetto a quelle operative già dal 2016, che riguardavano la cessione ai soli fornitori ed erano fruibili solo dagli incapienti.

Il regolamento si applica ai nuovi incentivi per gli interventi sulle parti comuni dei condomini introdotti con l’ultima legge di bilancio: miglioramento della qualità energetica dell’involucro degli edifici (art. 14, comma 2-quater del D.L. 63/2013, con detrazioni al 70-75%) e riduzione del rischio sismico (art. 16, comma 1-quinquies dello stesso D.L., con detrazioni al 75-85%).

“La decisione di consentire l’applicazione delle nuove modalità di cessione solo in relazione a queste categorie di interventi sottolinea la volontà del legislatore di promuovere queste e non altre attività, con il chiaro obiettivo di diffondere pratiche di miglioramento degli edifici oggi ancora poco diffuse ma utili per ridurre i consumi di energia, migliorare le condizioni di sicurezza e tutelare l’ambiente” commenta Virginio Trivella, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Rete IRENE.

Sono interessati dal provvedimento, senza alcuna limitazione soggettiva, tutti i beneficiari degli incentivi, che possono optare, in luogo della fruizione delle dieci rate annuali di detrazione fiscale, per la loro cessione a soggetti terzi (art. 2.1).

La limitazione della facoltà di cessione detrazioni fiscali ai soli incapienti, che era stata prevista da un emendamento alla Manovrina, è stata sventata grazie alla denuncia pubblicata da Rete IRENE e alla mobilitazione di diverse associazioni di categoria.

Come abbiamo sostenuto in molte occasioni, la cessione detrazioni fiscali offerta a tutti i beneficiari degli incentivi (non solo agli incapienti di oggi, ma anche a quelli potenziali di domani) è una conquista irrinunciabile introdotta dalla legge di bilancio 2017, che ha eliminato l’incertezza degli incentivi che dipendeva dalla mutevole condizione fiscale de condòmini.

Anche per i cessionari (i destinatari delle cessioni) non è fissata alcuna limitazione soggettiva, con la sola esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (art. 2.2). Si tratta di un miglioramento rispetto alla modalità di cessione operativa in essere lo scorso anno, che limitava la possibilità di cedere ai soli fornitori che realizzano gli interventi. L’inadeguatezza dei fornitori ad acquistare le detrazioni è stata il principale motivo di insuccesso di quel provvedimento.

Come RETE IRENE aveva evidenziato in alcune lettere aperte all’Agenzia delle entrate, l’esigenza di salvaguardare i destinatari delle cessioni dagli errori dei cedenti è stata tenuta in considerazione: il provvedimento separa in modo molto chiaro la responsabilità dei beneficiari cedenti da quella dei soggetti cessionari (art. 6.1).

A questi ultimi non si applica il limite di 700 mila euro per anno fissato dalla legge 388/2000 alla possibilità di compensare crediti e debiti tributari e contributivi, che avrebbe portato alla rapida saturazione della capacità di acquisto dei grandi contributori (art. 5.1).

Un ulteriore aspetto molto migliorativo, previsto dalla legge, è quello che consente ai cessionari la successiva cessione ad altri soggetti (art. 3.3). È permesso che la successiva cessione avvenga anche più volte e a partire da una qualunque quota annuale, non necessariamente dalla prima (art. 5.1).

Si tratta di precisazioni indispensabili per garantire flessibilità e sicurezza a coloro che decideranno di acquistare le detrazioni. Non è invece consentita la cessione di singole rate annuali, né ai beneficiari originari, né ai cessionari.

Sono previste due opzioni operative. La prima riguarda le cessioni già previste nella delibera assembleare, che saranno gestite dall’amministratore del condominio. Non è richiesto che la delibera che prevede la cessione riguardi l’intero condominio e questo permetterà una gestione finanziaria più flessibile, utile quando in condominio sono presenti soggetti che non desiderano cedere le proprie detrazioni.

La seconda opzione consente ai singoli condòmini di operare la cessione delle proprie detrazioni anche in assenza di apposita delibera assembleare (art. 3.2).

È previsto il caso della cessione delle detrazioni spettanti in più esercizi fiscali consecutivi, quando il sostenimento delle spese non avvenga interamente nello stesso anno (art. 3.4). È il caso degli interventi di maggiore dimensione, che a volte sono realizzati in un periodo che si estende su più anni solari.

Se, come sembra, nei prossimi giorni il Senato approverà il testo della Manovrina già votato alla Camera, si aggiungerà la possibilità, riservata ai soli incapienti, di cedere gli ecobonus per condomini (65-70-75%) anche alle banche e agli intermediari finanziari. In questo caso l’Agenzia delle entrate emetterà entro 60 giorni un altro provvedimento specifico.

Quello emesso venerdì scorso è un importante provvedimento atteso da alcuni mesi, che consentirà ai condòmini di considerare con molta fiducia la disponibilità degli incentivi, anche in caso di redditi limitati o in loro totale assenza.

Sostiene Manuel Castoldi presidente di RETE IRENECon la cessione detrazioni fiscali applicate in questo modo, finalmente possiamo recepire regole chiare e certe cui riferirsi per dare impulso e slancio ad un settore strategico per lo sviluppo economico del paese. Ci si è accorti che fare Riqualificazione Energetica è conveniente. Organizzarsi sarà la sfida da percorrere e noi di Rete Irene siamo pronti a raccoglierla offrendo alle famiglie soluzioni personalizzate e proposte tali da rendere gli interventi veri e propri investimenti a Costo Zero

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