ECOBONUS PER CONDOMINI: IL PROVVEDIMENTO FAVORISCA LA CESSIONE DETRAZIONI

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Il pensiero espresso da Virginio Trivella – Coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Rete IRENE che ha fatto un appello affinché le nuove regole per la cessione detrazioni siano utili per potenziare gli incentivi, stimolare lo sviluppo e tutelare l’ambiente.

Il nuovo Ecobonus per i condomini, con la cessione delle detrazioni, se correttamente declinato potrebbe costituire un passaggio determinante per la trasformazione del settore immobiliare.

Le modalità di attuazione della facoltà di cessione delle nuove detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico delle parti comuni degli edifici condominiali devono essere definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2017 (1).

Non conosciamo il motivo per cui, a due mesi dalla scadenza, il provvedimento non sia ancora stato adottato, anche se ha circolato l’ipotesi che si aspettasse un nuovo aggiornamento legislativo riguardante i nuovi incentivi (i cosiddetti “ecobonus” e “sismabonus” per condomini) in occasione della manovra di finanza pubblica attesa per il mese di aprile. Forte era l’aspettativa per una modifica che abrogasse il divieto di cessione delle detrazioni agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Si ritiene infatti che tale divieto menomi drasticamente la potenzialità di stimolo degli incentivi a causa delle maggiori difficoltà e dei più elevati costi di transazione connessi alla ricerca di cessionari capienti al di fuori della categoria dei soggetti finanziari (2).

La Manovrina di primavera è stata emanata senza alcuna novità in questo ambito. Ci risulta che l’argomento sia all’attenzione di alcune commissioni parlamentari e che sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane.

In quanto operatori a stretto contatto con il mercato, che vivono quotidianamente le difficoltà che devono essere affrontate da chi promuove l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare costruito, auspichiamo fortemente che nel corso dell’iter di conversione in legge sia fornita una risposta adeguata a un problema ormai universalmente riconosciuto.

Facilitare il finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica profonda attraverso il coinvolgimento dei soggetti finanziatori nel meccanismo degli incentivi fiscali sarebbe il modo più efficace di stimolare un settore economico oggi scarsamente sviluppato ma dalle enormi potenzialità, connotato da elevate intensità di lavoro e italianità, vastissima capacità di attivazione di economia indotta, a favore dello sviluppo, dell’occupazione, della tutela dell’ambiente e della riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili.

Analoghe motivazioni, declinate a favore della sicurezza e dello sviluppo economico delle zone caratterizzate da elevato rischio sismico, valgono a motivare l’abrogazione del divieto di cessione alle banche in relazione agli interventi di miglioramento strutturale degli edifici condominiali.

Quale che sia l’intenzione della Direzione dell’Agenzia delle entrate (emanare a breve il provvedimento o attendere la conversione in legge del decreto), crediamo che sia opportuno insistere su un punto che – soprattutto nella deprecabile ipotesi che il coinvolgimento dei soggetti finanziari nel meccanismo dell’incentivazione resti vietato – può essere determinante per favorire la diffusione di schemi efficaci di cessione delle detrazioni. Ci riferiamo all’opportunità che le detrazioni possano essere cedute dai beneficiari anno per anno, secondo necessità, anche a soggetti cessionari diversi.

Questa soluzione, che risulta del tutto compatibile con la formulazione della legge (3), renderebbe possibile una gestione ben più flessibile delle cessioni, rispetto all’ipotesi alternativa della cessione “in blocco” (4), favorendo lo sviluppo di attività specializzate, da parte di soggetti finanziari o a essi connessi, volte a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di cessioni.

Al contrario, la cessione detrazioni “in blocco”, oltre a mostrarsi difficilmente compatibile con la facoltà di successiva cessione del credito consentita dalla legge, renderebbe assai più rigidi e onerosi i trasferimenti a causa del maggior rischio imposto ai cessionari. Questi infatti dovrebbero accollarsi il rischio di non riuscire a compensare le quote di detrazione per un periodo (decennale) esteso ben oltre le normali capacità di previsione e programmazione. Il novero dei soggetti interessati ad acquistare le detrazioni sarebbe fortemente limitato. I maggiori oneri che ne deriverebbero, oltre a rendere meno appetibili gli investimenti, si riverserebbero sul costo degli interventi e, in ultima analisi, anche sull’impegno dello Stato che li incentiva.

Non si deve infine dimenticare che gli interventi che, ai sensi delle disposizioni indicate, beneficiano della facoltà di cessione sono quelli che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. In tale contesto, normalmente caratterizzato da eterogeneità di situazioni ed esigenze dei diversi soggetti coinvolti, scarsa fiducia e tendenza a procrastinare le decisioni di intervento, ogni aspetto che rende più complicate, onerose o rigide le proposte tecniche, economiche e finanziarie si traduce in un ostacolo aggiuntivo alla possibilità di pervenire a decisioni condivise.

Un altro aspetto cruciale ai fini della diffusione dell’istituto della cessione delle detrazioni riguarda le conseguenze dell’errata fruizione, da parte dei soggetti beneficiari, delle detrazioni cedute. È del tutto evidente che i cessionari debbano essere esclusi (salvo il caso del dolo) da qualunque responsabilità o conseguenza derivante da errori o abusi che pregiudichino il diritto a fruire degli incentivi, e che tali responsabilità debbano rimanere in capo ai beneficiari originari cedenti.

L’esclusione della responsabilità dei cessionari per i fatti dei cedenti dovrebbe essere affermata esplicitamente dalla norma: qualunque dubbio a questo proposito renderebbe del tutto inutile il provvedimento.

Rimarchiamo che diversi soggetti stanno mostrando interesse a impegnarsi in attività di facilitazione delle cessioni, ma a condizione che non siano posti vincoli inaccettabili alle condizioni operative. La flessibilità dalle cessioni operate anno per anno e a soggetti diversi, e la corretta attribuzione delle responsabilità per gli errori di fruizione delle detrazioni possono agevolare un’ampia diffusione dello strumento, che si mostrerebbe assai utile per la promozione degli interventi di riqualificazione energetica profonda e di miglioramento sismico degli edifici condominiali.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate potrebbe allora costituire un passaggio determinante nel difficile – ma ineludibile – cammino verso la decarbonizzazione del settore immobiliare.

 

[1]         L’art. 14, comma 2-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (così come modificato dall’art. 1, comma 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto nuovi incentivi fiscali a favore degli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali, con detrazione pari al 70-75% delle spese sostenute. L’art. 16, comma 1-quinquies del medesimo decreto-legge ha introdotto nuovi incentivi per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici condominiali, con detrazione pari al 75-85% delle spese sostenute. Per tali interventi è consentita ai soggetti beneficiari la facoltà di optare per la cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni a soggetti terzi interessati ad acquistarli.

[2]         Per approfondimenti:

[3]         Art. 14, comma 2-sexies e art. 16, comma 1-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

[4]         La cessione “in blocco” è l’unica consentita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016, prot. n. 43434 in relazione alla facoltà di cessione di cui all’art. 2, comma 2-ter del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, già in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ed è facoltà dei soli contribuenti appartenenti alla no tax area. Questo provvedimento è in vigore fino al 31 dicembre 2017.

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