CESSIONE DEL CREDITO E DECRETO VALORI MASSIMI: NUOVI OSTACOLI AI BONUS EDILIZI

CESSIONE DEL CREDITO E DECRETO VALORI MASSIMI

Analizziamo con Virginio Trivella il Decreto-Legge 13/2022 che ha ripristinato un più elastico regime di circolazione dei crediti d’imposta e il Decreto Valori Massimi non ancora pubblicato. Vediamo insieme quali sono le limitazioni nell’uso dei bonus fiscali per l’edilizia e facciamo delle proposte per migliorare e rendere più chiari i meccanismi incentivanti.

La disciplina dei bonus fiscali per l’edilizia continua a subire modifiche e correzioni. L’azione piuttosto scomposta del Governo in reazione alle frodi riscontrate dall’Agenzia delle entrate, sostanzialmente rese possibili dall’assenza di controlli preventivi in relazione alla cessione dei bonus minori, ha causato la paralisi della circolazione dei crediti d’imposta e ha rischiato di far saltare il sistema degli incentivi.

Con esso, ha rischiato di saltare una sterminata quantità di operatori che su questo meccanismo hanno legittimamente basato la propria operatività. E ha rischiato di spegnersi l’ondata di ristrutturazioni auspicata dalla UE quale componente strategica della transizione ecologica e avviata nel nostro Paese grazie ai provvedimenti anticongiunturali adottati in risposta alla pandemia.

Dopo il decreto-legge 157/2021 “Antifrodi”, pubblicato a novembre, che ha introdotto l’obbligo di dotazione del visto di conformità fiscale in tutti i casi di utilizzo dei bonus tramite le opzioni alternative alla detrazione diretta (cessione e sconto sul corrispettivo), poi trasfuso nella legge di Bilancio 2022, a gennaio è entrato in vigore il Decreto-Legge 4/2022 “Sostegni-ter, che ha drasticamente limitato a una sola cessione la possibilità di trasferimento dei crediti d’imposta, causando l’immediato blocco di quasi tutte le transazioni e un gigantesco problema di liquidità per le imprese che avevano accettato di operare con il meccanismo dello “sconto in fattura”.

Nel mese di febbraio il MITE ha poi fatto circolare una bozza del Decreto valori massimi in una formulazione che ha scatenato le proteste di tutte le categorie imprenditoriali e professionali. Stabilendo limiti di spesa specifici arbitrari e mediamente di gran lunga inferiori ai costi di mercato, la sua entrata in vigore avrebbe determinato un drastico abbattimento delle percentuali reali di detrazione, con conseguenze prevedibili sul mercato a dir poco disastrose.

In seguito alle vivaci e motivate proteste delle associazioni di categoria, alle quali abbiamo unito le nostre argomentazioni, entrambi i provvedimenti sono stati ampiamente riveduti dal Governo.

Alla fine di febbraio, è stato pubblicato il Decreto-Legge 13/2022 “Antifrodi-bis” che ha ripristinato un più elastico regime di circolazione dei crediti d’imposta, in grado di preservare l’interesse degli operatori finanziari per il loro acquisto e la funzionalità delle filiere industriali. 

In estrema sintesi, dopo l’eventuale esercizio dello “sconto in fattura” è sempre possibile una cessione a favore di qualunque soggetto, oltre a due ulteriori cessioni solo a soggetti finanziari qualificati. È sancito che i crediti d’imposta, a partire da quelli che saranno oggetto di “Comunicazione CIR20” dal 1° maggio, non potranno essere frazionati ma potranno essere ceduti in blocco a un unico cessionario. 

Le sanzioni a carico dei professionisti per il rilascio di attestazioni e asseverazioni non veritiere sono pesantemente inasprite ed è modificato anche il regime di assicurazione degli asseveratori. Infine, per l’esecuzione dei lavori edili si subordina la fruizione degli incentivi all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

Pur con numerose eccezioni e distinzioni, le banche stanno lentamente recuperando l’operatività, ma il blocco di quasi quattro mesi, verificatosi nel periodo più caldo dell’anno in cui si concentra naturalmente una grande quantità di transazioni, ha determinato un eccezionale accumulo di attività arretrata che impiegherà mesi a essere smaltita.

IL DANNO INFERTO AL MERCATO È STATO PESANTISSIMO

Gli operatori hanno subito restrizioni finanziarie gravissime e ciò ha avuto conseguenze sull’operatività di numerosi cantieri

Le banche sono ora concentrate sullo smaltimento dell’arretrato e hanno posticipato l’esame di nuove operazioni di finanziamento e di acquisto dei crediti d’imposta, bloccando l’avvio delle nuove iniziative

La fiducia degli operatori e dei cittadini nella solidità del meccanismo degli incentivi ha subito un colpo molto duro.

È presto per affermare che il trauma potrà essere assorbito. Se l’obiettivo malcelato del Governo era quello di sgonfiare l’accesso agli incentivi, oltre che di contrastare le frodi, probabilmente l’operazione ha avuto successo.

SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL DL 13/2022 “ANTIFRODI BIS”

Il nuovo decreto è ora in fase di conversione e abbiamo suggerito una serie di miglioramenti:

  • il divieto di cessione parziale sia temperato con la facoltà di parziale utilizzo in detrazione diretta da parte di chi emette le “fatture con sconto”, in relazione a una o più quote annuali; si ottimizzerebbe la tesoreria delle imprese e si ridurrebbe il costo delle cessioni, senza incrementare il rischio di comportamenti scorretti;
  • con riferimento all’obbligo di adozione dei contratti collettivi del settore edile e in relazione ai subaffidamenti di prestazioni specialistiche, la nuova disposizione sia opportunamente regolamentata, con tempistiche ed eccezioni adeguate, evitando che l’entrata in vigore della norma blocchi istantaneamente l’attività di interi segmenti della filiera che attualmente adottano legittimamente altri contratti;
  • sia stabilita un’entrata in vigore posticipata dell’obbligo di copertura assicurativa specifica per ogni intervento, prevedendo altresì una soglia minima al di sotto della quale rimanga praticabile il ricorso ​alle​ polizze ​cumulative, consentendo al mercato assicurativo di disporre di un congruo periodo di adattamento;
  • sia opportunamente graduata la severità delle nuove sanzioni previste per i tecnici asseveratori, in funzione della gravità e della dolosità delle circostanze;
  • sia opportunamente regolato il periodo transitorio, uniformando la disciplina dei crediti d’imposta ceduti prima e durante il periodo di vigenza del decreto-legge 4/2022 a quella prevista dal decreto-legge 13/2022.

DECRETO VALORI MASSIMI

Il decreto “Valori massimi”, frettolosamente rimaneggiato poche ore prima dell’apposizione della firma del Ministro Cingolani per evitare che la sua pubblicazione mettesse fine all’esperienza della riqualificazione energetica, in realtà non ha ancora visto la luce.

La nuova formulazione è stata giudicata sostanzialmente accettabile, ma il testo è di difficile comprensione, contiene alcune lacune ed errori di coordinamento e si presta inopportunamente a diverse interpretazioni.

L’interpretazione che riteniamo sia più logica e coerente con gli altri strumenti normativi in vigore (Decreto Rilancio e Decreto Requisiti tecnici ecobonus) è che i nuovi limiti di costo pubblicati nella nuova tabella riguardino il SOLO VALORE DEI BENI UTILIZZATI NELLA REALIZZAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO IN ESSA ELENCATI

Tutti gli altri costi riguardanti le stesse tipologie di intervento, ma anche altre tipologie non elencate, devono essere assoggettate a verifica utilizzando i prezziari già autorizzati, ai quali sono stati aggiunti quelli delle Camere di commercio.

SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL DECRETO VALORI MASSIMI

Al fine di fare chiarezza e di esercitare una corretta funzione di orientamento degli operatori a favore di pratiche dirette alla sostenibilità, consapevolezza e certezza, abbiamo contribuito a formulare una serie di osservazioni e suggerimenti per una Circolare esplicativa che auspichiamo possa essere pubblicata contestualmente al decreto.

Abbiamo suggerito di:

  • precisare il significato lessicale dei “costi” e delle “spese”, che le varie norme utilizzano in modo inappropriatamente confuso: i primi riguardano il valore dei singoli beni, prestazioni e servizi che costituiscono l’insieme delle lavorazioni e attività oggetto degli interventi e che sono assoggettati a verifica della congruità; le seconde sono quelle da sostenersi (se ancora in una fase progettuale o comunque di previsione) oppure sostenute (se già in una fase consuntiva, anche parziale) per la realizzazione degli interventi, ammontano a un importo lordo e complessivo, includono tutte le componenti riguardanti la materiale realizzazione degli interventi, le prestazioni professionali, gli oneri per le verifiche tecniche e fiscali e gli altri altri oneri accessori e l’IVA, devono soddisfare il requisito del limite di spesa;
  • specificare ciò che è incluso nel “costo dei beni” e ciò che non lo è, esemplificando il significato delle “opere relative alla installazione” in modo da ricomprendervi le opere provvisionali, per la sicurezza e per la preparazione di supporti e per la rimozione, rimontaggio, adattamento o sostituzione di manufatti, atti all’installazione dei “beni”;
  • precisare che la corretta modalità di attestazione della congruità dei costi richiede di verificare che il costo dei beni non ecceda i limiti indicati nell’allegato e che il costo complessivo di tutte le tipologie di intervento non ecceda il costo massimo specifico calcolato utilizzando i prezziari autorizzati;
  • chiarire che, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il costo può essere determinato in maniera analitica (in analogia alla previsione già presente nel decreto 6 agosto 2020);
  • confermare l’operatività della deroga all’obbligo di asseverazione tecnica (erroneamente annullata dal decreto) nei casi per i quali il Decreto Rilancio stabilisce l’esenzione, ovvero quando trattasi di interventi in edilizia libera (di qualunque importo purché non richiedenti il bonus facciate) e gli interventi di qualunque tipologia (ad eccezione di quelli richiedenti il bonus facciate) di importo inferiore ai 10’000 euro;
  • precisare che le nuove disposizioni riguarderanno gli interventi per i quali il titolo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Virginio Trivella, coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Rete IRENE

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