DECRETO ANTIFRODI: COSA SUCCEDE CON I BONUS EDILIZI

Conseguenze del Decreto Antifrodi

In questo articolo proponiamo una sintesi cronologica dei principali fatti occorsi e problemi conseguenti relativi alla pubblicazione del Decreto Antifrodi.  Un provvedimento che poteva essere utile nelle intenzioni ma, per come è stato strutturato crea numerose difficoltà a quanti lavorano nel rispetto delle regole.

Alcune di queste conseguenze potrebbero essere: blocco dei cantieri, ritardo dei pagamenti, violazione dello statuto del contribuente e generazione di possibili cause di risarcimento.

La data spartiacque è il 12 Novembre, giorno nel quale entra in vigore il DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.” 

Subito ribattezzato Decreto Antifrodi, estende il visto di conformità e asseverazione sulla congruità della spesa a tutti ai bonus edilizi, Bonus Casa, Eco e Sismabonus, Bonus Facciate e per il Superbonus fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi senza le opzioni di Cessione del credito e sconto in fattura.

· IL PROVVEDIMENTO NON E’ RETROATTIVO

Ma all’atto pratico presenta una connotazione di retroattività poiché non ha come oggetto i cantieri (e il loro avvio) ma i pagamenti sostenuti in relazione a detti cantieri.

Il 12 Novembre l’Agenzia delle Entrate ha bloccato la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito fiscale e sconto in fattura per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.  Sempre il 12 Novembre viene emanato il Prot. n. 312528/2021 con le modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.

· NUOVO DECRETO DEL MITE 

I valori massimi di alcune categorie di beni saranno disciplinati da un decreto del Ministero della Transizione Ecologica entro il 9 Febbraio 2022; questi limiti si affiancano a quelli già stabili dal DM “Requisiti Minimi”

· CONSEGUENZE PER COMMITTENTI E IMPRESE

Appena entrato in vigore il Decreto Antifrodi ha suscitato numerosi commenti sui Social ed articoli che sottolineano le pesanti conseguenze sui lavori e sull’indotto.

Primo fra tutti l‘asseverazione di congruità delle spese per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, una perizia nella quale il tecnico (architetto, ingegnere, geometra abilitato) attesta sotto la sua responsabilità quale è il limite congruo della spesa incentivabile.

Questo professionista deve avere innanzitutto l’incarico ed anche il tempo di cimentarsi con l’asseverazione della congruità delle spese relative a contratti già sottoscritti. 

Una reazione a catena che, in combinato con le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2022, comporta nell’immediato alcune possibili conseguenze:

  1. ritardo dei pagamenti (nell’ordine di alcuni mesi)
  2. difficoltà ad adempiere a molti contratti per insufficienza di risorse finanziarie
  3. blocco di cantieri con possibili vertenze e conteziosi
  4. ulteriori aggravi nella pianificazione delle attività per le imprese

· DECRETO ANTIFRODI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Premessa: da gennaio a settembre di quest’anno sono state inviate 2 milioni di comunicazioni relative a cessioni e sconti riguardanti i bonus ordinari. Questo dà la reale dimensione di un fenomeno dalla formidabile capacità espansiva.

Con riferimento agli appalti avviati prima del 12 novembre 2021, il nuovo obbligo di asseverazione delle spese sembra violare l’art. 3 dello Statuto del Contribuente: “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo“.

L’asseverazione, coinvolgendo la responsabilità di un professionista abilitato, è uno strumento utile per la moderazione dei costi. Ma non è ragionevole se infrange la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento dei contribuenti, generando potenzialmente centinaia di migliaia di vertenze tributarie e cause per risarcimento, per non parlare dell’immenso danno – a tutti gli operatori del settore ma anche all’economia in generale – che il blocco dei flussi finanziari relativi a contratti in corso comporterebbe.

Una considerazione che si può trarre è che l’amministrazione finanziaria, anche prima dell’entrata in vigore del Decreto, non era priva degli strumenti per sanzionare le condotte scorrette e disconoscere le spese sovrafatturate.

Di conseguenza la connotazione di retroattività che sta assumendo il Decreto a seguito delle prassi prospettate dai soggetti coinvolti appare non commisurata agli obietti del Provvedimento.

Inoltre resta il grande assente la tematica degli oneri di attualizzazione annegati all’interno delle spese incentivate.

· I DUBBI DEL SERVIZIO DI BILANCIO DEL SENATO

Nella Nota di lettura al DL 157/2021 del Servizio Bilancio del Senato si evidenziano due anomalie.
1) E’ sottolineata l’assenza di precisazione che le spese per asseverazione e visto di conformità siano ammesse alla detrazione, e si invita a chiarire per evitare incertezze.
2) Riguardo al decreto che entro il 9 Febbraio 2022 introdurrà nuovi valori massimi per talune categorie di beni, il Servizio argomenta che la loro futura applicazione potrebbe generare contenziosi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in ordine alla misura della spettanza del beneficio. Per i contratti già perfezionati con le imprese, valori pienamente coerenti con la disciplina previgente potrebbero risultare non più in linea con i limiti futuri. Nella Nota viene suggerito di riferire l’applicazione dei nuovi valori massimi ai soli interventi avviati dopo l’adozione del decreto.

Ci sembra opportuno estendere le medesime considerazioni anche all’entrata in vigore dell’obbligo di asseverazione dei costi per i lavori già in corso: per evitare probabili e diffusi contenziosi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, anche in questo contesto può essere adottata la medesima soluzione individuata dalla Nota del Servizio Bilancio del Senato.
Quello nella Nota è un chiaro invito a non violare l’art. 3 dello Statuto del Contribuente.

· PAGARE PRIMA, REALIZZARE DOPO

Il Ministero dell’Economia ha ribadito, in diverse occasioni, il principio di cassa vigente per gli incentivi fiscali per l’edilizia. Da ciò consegue la diretta possibilità di sostenere le spese per i lavori previsti indipendentemente dal momento della loro esecuzione, purchè siano realizzati in accordo e nei termini del titolo edilizio che li ha abilitati.

Virginio Trivella, Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Rete IRENE, da voce ad una preoccupazione concreta:

Peccato che i principali istituti Bancari Nazionali, e i loro consulenti che dovrebbero rilasciare i visti di conformità, adottano interpretazioni molto restrittive ed ostacolando la trasformazione delle fatture con “sconto” (regolarmente emesse e pagate in seguito alle rassicurazioni del MEF) in crediti d’imposta cedibili e liquidabili.

Nel migliore dei casi i crediti delle imprese restano incagliati per mesi.

Nel peggiore dei casi, tutt’altro che teorico, superato il termine del 16 marzo 2022, senza che il visto sia stato rilasciato, DECADE LA POSSIBILITÀ DI COMUNICARE L’OPZIONE DELLO “SCONTO”, generando un sicuro contenzioso tra i fornitori (di lavori o prestazioni professionali) ed i beneficiari degli incentivi.”

· FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Con un comunicato Stampa del 22 Novembre l’AdE informa della pubblicazione di alcune risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal DL n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. 

Con le risposte online dell’Agenzia delle Entrate in parte vengono chiariti alcuni dubbi: ad esempio si precisa che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal DL n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021, hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore ed assolto i relativi pagamenti.

Permane però una situazione poco chiara che necessita di disposizioni precise che non diano luogo ad interpretazioni aleatorie: occorre una circolare del MEF che illustri in maniera esplicita ed incontrovertibile le modalità operative e di utilizzo degli incentivi e delle opzioni alternative alla detrazione; inoltre serve che venga superato il termine del 16 marzo per il perfezionamento della comunicazione degli sconti in fattura; infine è da auspicarsi una più rapida conversione in legge rispetto ai termini usuali.

L’alternativa sarà il caos per decine di migliaia di contratti legittimamente avviati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *