Sono numerose, pertanto, le cause nelle quali il Giudice affida ad un esperto, il Consulente tecnico d’Ufficio, l’incarico per risolvere questioni vertenti su materie che esulano l’aspetto puramente giuridico, ossia hanno un profilo squisitamente tecnico.Questo significa che nel corso di una causa può accadere, ai fini decisori, che sia necessario ricorrere all’intervento di una figura, sino a quel momento esterna al procedimento, che funga da mezzo, tramite il quale il Giudice acquisisce o integra tutte quelle informazioni tecniche di cui fino ad allora non è a conoscenza, ma che risultano essere necessarie alla decisione della causa.Il consulente tecnico d’ufficio Il consulente tecnico d’ufficio (così definito nella procedura civile, mentre diventa il “perito” nella procedura penale) è, quindi, una personalità che ha il carattere di straordinarietà nell’ambito del procedimento, esperta in una qualche arte o professione e che aiuta, coadiuva il Giudice nella comprensione delle problematiche in corso di discussione e fino a quel momento di difficile comprensione o lettura per chi non è tecnico. Il consulente deve agire con la necessaria professionalità, procedendo ad un’analisi degli elementi disponibili, a cui segue una valutazione e che si conclude con la formulazione del giudizio finale a mezzo di una relazione scritta (la consulenza tecnica d’ufficio). Quella del consulente tecnico d’ufficio è una professione intellettuale e le norme che ne regolano l’esercizio sono contenute negli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In senso letterale il consulente tecnico d’ufficio (più brevemente il CTU) è qualificato dal legislatore come ausiliario del Giudice, ex art. 61 Codice Procedura Civile, poiché, per quanto detto prima, assiste quest’ultimo secondo le forme e le modalità necessarie al compimento di un singolo atto o per tutta la durata del processo. Al Consulente Tecnico d’Ufficio, ovviamente, compete l’obbligo di astenersi dall’incarico nel caso in cui ricorrano situazioni che possono compromettere la sua terzietà nel procedimento, ossia tutte le volte che può mancare il suo giudizio imparziale. Il CTU assiste alle udienze alle quali è invitato dal Giudice Istruttore e compie le indagini secondo quanto stabilisce il Giudice per dare a questo le risposte necessarie ad accertare i fatti. Compito del CTU è di raccogliere tutti gli elementi necessari solamente a dare le risposte ai quesiti posti da Giudice, limitandosi agli aspetti tecnici di sua competenza. Una volta incaricato formalmente, dopo il giuramento di rito -… giuro di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto con il solo scopo di far conoscere verità…-, il Consulente Tecnico d’Ufficio inizia le operazioni peritali, analizzando i fascicoli di causa, incontrando le parti, raccogliendo documenti presso i pubblici uffici. Nei vari incontri con le parti redige il verbale della seduta che è parte integrante della sua attività e sul quale le parti stesse hanno la facoltà di far inserire specifiche dichiarazioni.
L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio deve limitarsi alle sole questioni risolvibili con particolari conoscenze tecniche e non può estendersi ad esprimere giudizio circa le prove documentali, in quanto questo fatto è compito esclusivo del Giudice.Il Codice di procedura civile attribuisce al CTU il compito di provare a conciliare le parti al fine di evitare di “andare a sentenza” nel dibattimento.
Al Consulente Tecnico d’Ufficio, quindi, è dato mandato di operare il tentativo di avvicinamento tra i contendenti, ma non è suo compito perseguire ad ogni costo l’accordo.Esperito il tentativo di conciliazione deve però rendere edotto il Giudice dell’esito e delle motivazioni che hanno determinato una scelta.La Relazione Tecnica della Consulenza d’Ufficio La Relazione Tecnica è l’atto di sintesi, all’interno della procedura di Consulenza e contiene tutti i risultati delle indagini. Proprio per questo è l’ultimo degli atti svolti dal consulente nella procedura. Con il deposito della relazione scritta cessa l’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio, per il quale continua, comunque, il vincolo di mantenere il segreto istruttorio.
Un errore cui spesso incappano i CTU sono gli extra petita, ossia le spiegazioni in merito a questioni non richieste o non contenute nel quesito del Giudice e a cui le parti possono opporsi. Questa circostanza è inammissibile per una consulenza peritale ed è, di solito, oggetto di contestazione.Svolgendo le funzioni di CTU, il tecnico è di fatto un pubblico ufficiale. Pertanto le responsabilità che derivano da tale mandato sono considerevoli. Al punto che l’art. 64 recita: “si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. In questa ottica rientrano tutti i casi di peculato, fino alla falsa perizia. Il ruolo, pertanto, del CTU è sempre fondamentale nell’ambito di un procedimento civile: il consulente è il traduttore, il solutore dei problemi per il Giudice. Dalla sua corretta disamina dei quesiti tecnici dipende l’esito di una causa in quanto la consulenza peritale costituisce fonte oggettiva di prova, un riferimento per il conformarsi del giudizio nella procedura. Una buona perizia (da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio) non deve lasciare ombre, incertezze al lettore (il Giudice) ne contenere inesattezze o imprecisioni che possono dar origine a richieste di precisazione o a contestazioni.Consulenza Tecnica d’Ufficio vs. Accertamento Tecnico Preventivo Un ultimo accenno in merito alla procedura di cui si può essere chiamati a far parte. Il Codice Civile prevede due tipologie di procedimento: la consulenza tecnica d’ufficio classica, conseguente a un procedimento di azione giudiziaria, e l’accertamento tecnico preventivo, o ATP, ex art. 696 bis c.p.c. Tempi, finalità e valenza dei procedimenti sono completamente diversi. La procedura di consulenza d’ufficio, infatti, è parte di un procedimento di contenzioso (di merito) la cui durata è di circa tre-cinque anni. Il procedimento si chiude con una sentenza a cui si può fare ricorso fino all’ultimo grado di giudizio. È palese, quindi, che per “ottenere ragione” spesso si deve attendere la conclusione di tutto l’iter con conseguente aggravio di costi e tempi. Per ovviare a tale situazione è stata introdotta l’ATP che è richiesta di solito da una parte, l’attore, il quale desidera in tempi brevi avere un riferimento, redatto da parte di un tecnico nominato dal giudice e quindi da un pubblico ufficiale, prima dell’eventuale azione giudiziaria. L’ATP ha tempi molto più rapidi, ma non produce sentenze. Serve solo come spartiacque: se è positiva l’attore può decidere di iniziare una azione di rivalsa, d’altro canto l’opponente alla luce dell’ATP può decidere di trovare un accordo prima della causa evitando tempi e costi nonché le conseguenze del dispositivo del Giudice. In termini temporali, di solito, il procedimento nel quale viene richiesta una ATP ha durata di circa 6-9 mesi e si conclude proprio con il deposito della consulenza da parte del tecnico.
Vorrei però porre l’attenzione sul fatto che la procedura peritale, sia essa svolta durante la fase di ATP (anzi soprattutto in questa fase in quanto procedimento cautelare) che in fase di procedura ordinaria, non debba e non possa essere considerata un “mezzo di prova”,ossia non possa diventare uno strumento a disposizione delle parti così da poter essere articolato nel procedimento a proprio favore e questo per quanto vado a spiegare. L’attività peritale, e la definizione conseguente all’intervento del perito, è uno strumento che consente al Giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze specifiche (perché tecniche) spesso estranee all’ordinaria preparazione del magistrato. La conoscenza che deriva dalla valutazione peritale è l’aiuto (perché il Consulente nominato è un ausiliario del Giudice) che consente al Giudice di avere contezza dei problemi lamentati e non costituisce la prova a favore di una o l’altra delle parti presenti in giudizio in quanto la prova (nel senso di documentazione attestante la presenza e l’origine del vizio/difetto lamentato) è già stata fornita nel momento in cui viene azionata la procedura. Al proposito ricordo, anche se solo di sfuggita, il principio dell’art. 2697 Cc. “ chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nel procedimento giudiziario, quindi, possiamo individuare due tipologie:
- la Consulenza Tecnica deducente, che è un mezzo di valutazione di dati e/o fatti già acquisiti al processo ed è eseguita dopo lo svolgimento delle prove propriamente dette;
- la Consulenza Tecnica percipiente che si ha quando al consulente viene demandato l’accertamento dei fatti determinabili solo con ricorso a specifiche cognizioni tecniche.
Ing. Giuseppe Gioia

