L’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi nazionale, prevista dal 3 giugno 2026, rappresenta un passaggio importante per il settore della riqualificazione energetica degli edifici.
In copertina Immagine illustrativa generata con intelligenza artificiale.
Il provvedimento aggiorna il quadro tecnico definito dal D.M. 26 giugno 2015 e introduce requisiti più coerenti con la traiettoria europea indicata dalla direttiva EPBD.
Gli obiettivi sono legittimi, ma è il contesto in cui questa evoluzione normativa si inserisce che rappresenta una criticità: un mercato ancora fragile, una filiera segnata dall’instabilità degli incentivi, famiglie con minore capacità di spesa e un quadro politico-finanziario che non ha ancora costruito strumenti adeguati ad accompagnare la transizione.
PRO E CONTRO
I nuovi decreti hanno un merito evidente: spingono il mercato verso interventi più qualificati. Interventi progettati con requisiti più severi, attenzione ai ponti termici, integrazione con gli impianti e una verifica energetica più restringente genera benefici duraturi: minori consumi, maggiore comfort, riduzione delle emissioni e un aumento del valore immobiliare.
Requisiti più alti richiedono progettazione più accurata, materiali adeguati, imprese qualificate e controlli più rigorosi. Senza incentivi stabili, strumenti finanziari dedicati e meccanismi di accesso sostenibili per le famiglie, il rischio è che la qualità richiesta dalla norma diventi un ostacolo alla realizzazione degli interventi.
È da qui che parte una riflessione sul valore politico e industriale della transizione energetica. Il problema è l’assenza di una politica pubblica capace di accompagnarlo.
Servono incentivi importanti, selettivi, fondati su paletti tecnici e controlli efficaci. Serve una reintroduzione regolata dello sconto in fattura esclusivamente per interventi di efficientamento energetico, capace di favorire l’accesso agli stessi senza ripetere le distorsioni del passato. Servono strumenti di finanza dedicati alla riqualificazione energetica, sostenuti anche da fondi europei green, con credito a basso costo e piani di ammortamento coerenti con i risparmi energetici generati.
La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente rappresenta una leva industriale, ambientale e sociale. Può sostenere una filiera fatta di imprese, professionisti, produttori e tecnici specializzati. Può ridurre la bolletta energetica nazionale. Può tutelare il valore patrimoniale delle famiglie. Perché questo accada, la norma deve essere accompagnata da una strategia stabile con una visione ai prossimi 20 anni.
LO SCENARIO DEL NUOVO DECRETO REQUISITI MINIMI
Il confronto con la Lombardia: requisiti nazionali e soglie regionali più alte
Regione Lombardia ha aggiornato il proprio quadro normativo con il decreto n. 6437 del 15 maggio 2026, che recepisce il D.M. 28 ottobre 2025 e integra ulteriori disposizioni regionali. Il nuovo provvedimento lombardo entra in vigore il 3 giugno 2026, in coerenza con il decreto nazionale
| Ambito | Quadro nazionale | Lombardia |
| Nuove costruzioni | 60% da FER | 65% dal 1° gennaio 2027 |
| Ristrutturazioni importanti di primo livello | 40% | 50% |
| Ristrutturazioni importanti di secondo livello | 15%, ove tecnicamente possibile | 15%, ove tecnicamente possibile |
| Edifici pubblici | maggiorazioni specifiche | +5 punti percentuali sulle quote FER e +10% sulla potenza elettrica FER |
La disciplina lombarda introduce inoltre coefficienti K più elevati, dal 1° gennaio 2027, per alcune tipologie di edifici, tra cui grandi strutture di vendita, piattaforme logistiche e data center. Si tratta di un ulteriore rafforzamento della potenza elettrica rinnovabile da installare sull’edificio, al suo interno o nelle pertinenze.
Cappotto termico: la classificazione dell’intervento cambia gli obblighi
Un altro aspetto essenziale del nuovo decreto requisiti minimi riguarda la tipologia di intervento. Un cappotto condominiale può essere classificato in modo diverso a seconda della superficie interessata e dell’eventuale coinvolgimento degli impianti. Questa distinzione incide direttamente sulle verifiche richieste.
| Tipo di intervento | Esempio pratico | Effetto normativo |
| Riqualificazione energetica | Cappotto su una parte limitata dell’involucro, fino al 25% della superficie disperdente | Verifiche sulle sole parti interessate dall’intervento |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | Cappotto su oltre il 25% della superficie disperdente, senza rifacimento complessivo dell’impianto | Verifiche più strutturate sull’involucro oggetto di intervento |
| Ristrutturazione importante di primo livello | Intervento su oltre il 50% della superficie disperdente più ristrutturazione dell’impianto termico dell’intero edificio | Verifiche sull’intero edificio e obblighi più rilevanti |
Questa classificazione è centrale perché molti interventi condominiali con cappotto superano facilmente il 25% della superficie disperdente, entrando quindi nell’ambito della ristrutturazione importante di secondo livello. È per questi interventi che vanno trovate le migliori soluzioni fiscali e finanziarie, esclusive e dedicate, con elevati requisiti di accesso e con i più rigidi controlli possibili, perché sono questi gli interventi che possono generare il vero valore attraverso un risparmio energetico importante e misurabile a vantaggio di un’intera collettività.
| Scenario | Nazionale dal 3 giugno 2026 | Lombardia dal 3 giugno 2026 | Lombardia dal 1° gennaio 2027 |
| Cappotto sotto il 25% della superficie disperdente | Riqualificazione energetica: verifiche sulle parti oggetto di intervento | Stessa logica, con disposizioni regionali aggiornate | Nessun salto specifico legato al 65% |
| Cappotto oltre il 25% senza rifacimento impianto | Ristrutturazione importante di secondo livello | Ristrutturazione importante di secondo livello | Resta centrale la disciplina regionale |
| Cappotto oltre il 50% più rifacimento impianto centralizzato | Ristrutturazione importante di primo livello | Ristrutturazione importante di primo livello | In Lombardia resta confermato l’obbligo FER al 50% |
| Nuova costruzione | Obblighi FER nazionali | Obblighi FER regionali | Copertura FER al 65% |
CONCLUSIONI
I nuovi requisiti indicano una direzione precisa. Ora serve una politica capace di trasformare l’obbligo tecnico in un’opportunità reale per condomìni, famiglie e sistema Paese.
L’indicazione giunta attraverso la concessione da parte della commissione europea in termini di maggiore flessibilità è da cogliere quale punto di partenza verso una politica di trasformazione e di rigenerazione del nostro patrimonio edilizio, privato e pubblico.
14 miliardi in tre anni rappresentano un punto forte e devono essere impiegati come il migliore investimento possibile percorrendo parallelamente la via del recepimento della direttiva EPBD IV senza indugiare oltre ma al contrario sfruttando tutte le opportunità che l’Europa ci mette a disposizione.
Manuel Castoldi, Presidente di Rete Irene


