RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: ORA SI PUO’ PARTIRE SUL SERIO

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Riqualificazione energetica: cosa è cambiato? Nel mese di agosto, dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio, sono stati resi noti i testi dei provvedimenti attuativi necessari per la corretta progettazione degli interventi di riqualificazione energetica che possono accedere al nuovo Superbonus 110%, per l’espletamento dei controlli necessari e per la fruizione degli incentivi.

Con la conversione in legge del decreto il testo si è stabilizzato, dopo essere stato il bersaglio di una enorme quantità di emendamenti presentati da tutte le forze politiche. Tra le modifiche suggerite o sostenute da Rete IRENE che hanno trovato accoglimento ricordiamo l’estensione del Superbonus agli interventi sulle superfici inclinate (che ha colmato una lacuna del testo originario), a quelli di sostituzione delle canne fumarie (agevolando in tal modo la risoluzione di un grave problema di sicurezza per molti edifici condominiali); l’agevolazione degli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo condiviso (favorendo la diffusione delle comunità energetiche condominiali); l’obbligo di asseverazione tecnica per tutti gli interventi che fruiscono del Superbonus e non solo per quelli che optano per la cessione del credito d’imposta (risolvendo una ingiustificata discrasia, pericolosa sotto il profilo della correttezza fiscale).

Soprattutto, sono stati approvati alcuni emendamenti da noi ritenuti fondamentali per consentire una vasta diffusione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici: la facoltà di trasferire i crediti d’imposta generati in occasione degli stati d’avanzamento e non solo alla fine dei lavori (sia pure con la fissazione, in caso di Superbonus, di un’entità minima del SAL pari almeno al 30% del valore complessivo dell’intervento), e la possibilità di valutare la congruità dei costi attraverso l’applicazione di listini ufficiali (che ha posto al riparo dai danni che sarebbero stati provocati dalla fissazione di arbitrari limiti di costo “per decreto”).

Tra le nostre proposte che invece non sono state adottate, perdendo – a nostro avviso – l’occasione di rendere più efficace la misura di incentivazione, si può segnalare quella che avrebbe subordinato l’accesso al Superbonus, in caso di intervento solo sugli impianti, alla presenza di un involucro già sufficientemente performante; l’incentivazione anche degli impianti di ventilazione meccanica; l’estensione del Superbonus agli interventi ora esclusi per motivi soggettivi, ma necessari per il miglioramento della classe energetica dell’edificio condominiale (per esempio le vetrine degli esercizi commerciali).

Qualche tentativo di modifica potrebbe essere fatto ancora in occasione della prossima conversione in legge del Decreto-Legge 104/2020 di Agosto che, per inciso, ha reso più agevole l’adozione delle delibere assembleari a favore degli interventi che godono del nuovo incentivo: ora è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Sono stati poi rilasciati dal MISE i testi firmati del Decreto Requisiti (che però, alla data di chiusura di questo articolo, non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, di conseguenza, non è ancora in vigore) e del Decreto Asseverazioni.

Il MIT ha rilasciato il testo di un decreto che modifica il precedente decreto 28-2-2017, n. 53, aggiornando le procedure e la modulistica per l’accesso al Sismabonus e al nuovo Super-Sismabonus 110%.

Infine, l’Agenzia delle entrate ha emesso l’atteso provvedimento per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni (cessione dei crediti d’imposta o sconto in fattura) che – è bene ricordarlo – per il 2020 e 2021 riguardano tutte le categorie di incentivi, oltre a una circolare interpretativa e a una guida divulgativa.

Il quadro di cui si dispone ora è sufficientemente compiuto da rendere le operazioni finalmente cantierabili e finanziabili, pur non essendo di facile lettura e presentando ancora alcuni punti da chiarire e aspetti che potrebbero essere migliorati.

Gli ambiti oggettivi, soggettivi e procedurali di applicazione del nuovo Superbonus erano già stati chiariti dal testo della legge istitutiva e sono stati ulteriormente specificati dai decreti del MISE.

In particolare, il Decreto Requisiti costituisce una sorta di testo unico degli incentivi per l’efficienza energetica:

  • richiama tutte le fattispecie di interventi ammissibili (art. 2);
  • precisa per ciascuno di essi i requisiti tecnici richiesti (Allegato A, capitoli da 1 a 12, oltre agli Allegati E, F, G e H);
  • definisce i principi (art. 3) e i criteri che limitano gli incentivi (Allegato A, capitolo 13), specificando i limiti di spesa o di detrazione per ciascuna fattispecie di intervento, le aliquote applicabili e i periodi di fruizione (Allegato B) e i massimali di costo per tipologia di intervento (Allegato I);
  • elenca i soggetti ammessi alla detrazione, in relazione ai diversi tipi di incentivo (art. 4);
  • definisce i tipi di spese che generano gli incentivi (art. 5);
  • riepiloga gli adempimenti necessari per fruire delle agevolazioni (art. 6);
  • precisa i casi in cui è necessaria la redazione degli attestati di prestazione energetica (art. 7);
  • stabilisce i principi di asseverazione degli interventi (art. 8) e definisce i casi in cui essa non è richiesta (Allegato A, capitoli da 2 a 11); il contenuto e gli schemi di asseverazione sono oggetto del Decreto Asseverazioni;
  • stabilisce i principi generali che si applicano in caso di trasferimento delle unità immobiliari oggetto degli interventi, nonché di trasferimento dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni fiscali (art. 9);
  • definisce i criteri di entrata in vigore delle norme (art. 12);
  • fornisce gli schemi della Scheda dati (Allegato C) e della Scheda informativa (Allegato D) da trasmettere all’ENEA dopo il completamento degli interventi.

Il Decreto Asseverazioni:

  • definisce la procedura di asseverazione (art. 1) e fornisce la relativa modulistica (Allegati 1 e 2);
  • precisa termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione all’ENEA;
  • illustra l’ambito dei controlli automatici espletati dall’ENEA ai fini del rilascio della ricevuta informatica del deposito dell’asseverazione, necessaria per la fruizione degli incentivi;
  • definisce i criteri dei controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione (art. 5) e le sanzioni in caso di irregolarità (art. 6).

Entrando nel merito di alcuni aspetti del Decreto Requisiti, si può osservare che sono state adottate alcune modifiche suggerite da Rete IRENE rispetto al testo originariamente predisposto dal Ministero:

  • nella tabella contenuta nell’Allegato E è ora precisato in modo esplicito che il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici (l’inclusione dei ponti termici avrebbe reso assai critico il rispetto delle nuove trasmittanze limite);
  • i valori di spesa specifica massima ammissibile indicati nella tabella contenuta nell’Allegato I sono ora al netto dell’IVA, delle prestazioni professionali e delle opere complementari;
  • è ora precisato che, nel caso in cui l’asseveratore riscontrasse che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati nel decreto (nel testo originario l’assenza di precisazioni avrebbe potuto far decadere completamente il diritto alla detrazione);
  • in caso di realizzazione di interventi trainati, anche le relative detrazioni sono fruite in cinque anni (anziché dieci);
  • è fornita una definizione di “finestre comprensive di infissi” che include tutte le chiusure tecniche trasparenti e opache, inclusi i cassonetti.

In definitiva, la nuova formulazione dei criteri di verifica della congruità dei costi, che deve essere effettuata per tutti gli interventi di efficientamento energetico che fruiscono di qualunque tipo di incentivo (non solo del Superbonus), ha fugato i timori di dover sottostare a limiti di costo specifici irragionevolmente bassi. Di norma ora il vincolo più severo è rappresentato dal limite complessivo di spesa, che è correlato al numero di unità immobiliari presenti nell’edificio ma è stato significativamente ridotto in fase di conversione del decreto.

A questo proposito si osserva che la circolare dell’Agenzia delle entrate ha risolto il problema che si sarebbe presentato con un’applicazione pedissequa della legge (che avrebbe comportato che gli edifici con 9 o 10 unità hanno un limite di spesa inferiore a quelli con 8 unità) indicando un criterio “a scaglioni” analogo a quello adottato per l’IRPEF.

Come suggerito da Rete IRENE, con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate:

  • è stata definita una procedura che consente di trasferire i crediti d’imposta non solo alla fine dei lavori ma anche durante la loro realizzazione, liberando le imprese dall’esigenza di approvvigionare risorse finanziarie di entità insostenibile;
  • sono ammesse successive cessioni dopo la prima, in numero non limitato, eliminando per gli investitori finanziari il rischio di “rimanere con il cerino in mano” in caso di imprevista limitazione della capienza fiscale nel corso del periodo di fruizione dei crediti d’imposta acquisiti.

Anche sotto questo profilo, dunque, il complesso delle norme emesse è idoneo a favorire una vasta diffusione degli interventi di riqualificazione, a condizione che gli istituti di credito si mostrino propensi a sostenere efficacemente i flussi finanziari con anticipazioni sufficienti a coprire le esigenze del periodo necessario per la realizzazione di lavori pari a un terzo del valore dell’intervento, e per l’espletamento delle successive procedure di verifica e asseverazione tecnica e fiscale. Nelle ultime settimane sono state rese note le caratteristiche di alcuni prodotti finanziari proposti da alcuni istituti di credito di calibro nazionale. L’auspicio è che alla prontezza degli annunci corrisponda un’analoga agilità nel rendere operative le procedure.

Un certo stupore hanno destato alcuni dettagli contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate che, in modo del tutto inaspettato e in netto contrasto con il suo più recente orientamento a favorire la più vasta diffusione degli Ecobonus, ha posto alcuni vincoli che limitano la fruizione del Superbonus ben al di là dei paletti fissati dalla legge. È stato infatti precisato che:

  • per condominio deve intendersi non già un edificio composto da più unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di parti comuni (come da prassi consolidata della stessa Agenzia), ma un edificio in cui diverse porzioni siano di proprietà esclusiva di almeno due soggetti distinti; questa limitazione impedisce di fruire del Superbonus per gli interventi di riqualificazione su edifici composti da diverse unità tutte di proprietà di un unico soggetto, che invece accedono agli Ecobonus e ai Sismabonus;
  • nel caso in cui la superficie dell’edificio sia prevalentemente destinata a funzioni diverse da quella residenziale, i detentori delle unità a destinazione non residenziale non sono ammessi a fruire dell’incentivo sulle spese per gli interventi sulle parti comuni, in aperto contrasto con il testo di legge che ammette all’incentivo i “condomìni”, senza alcuna distinzione dei soggetti che vi partecipano.

L’introduzione del criterio della destinazione residenziale, peraltro, svuota quasi completamente di significato l’ampliamento soggettivo, ottenuto in fase di conversione in legge del Decreto Rilancio, relativo alla categoria delle ONLUS.

Un aspetto del provvedimento che merita approfondimento è la relazione che intercorre tra le quote di crediti d’imposta che possono essere cedute nel corso dei lavori (al massimo due stati di avanzamento intermedi di valore pari almeno al 30% dell’importo complessivo dell’intervento, che può essere fatturato da diversi fornitori) e le quote detraibili annualmente, che seguono il principio di cassa e si distinguono in funzione degli anni solari in cui le spese sono state sostenute. La procedura disegnata dall’Agenzia sembra mostrare un problema di coordinamento nei casi in cui lo stato di avanzamento comprenda spese sostenute a cavallo di due anni e deve essere corretta o, perlomeno, adeguatamente chiarita.

Questi e altri dettagli nascosti nelle pieghe dei diversi provvedimenti che compongono il complesso delle norme applicabili impongono agli utenti di prestare molta attenzione ai casi disparati che nella realtà concreta si possono presentare, perché la disattenzione o la scarsa dimestichezza o l’insufficiente competenza potrebbero comportare conseguenze molto gravi in merito alla legittimità della fruizione degli interventi.

Per ultimo, corre l’obbligo di segnalare che, nelle ultime settimane, il sottosegretario all’Economia Misiani ha ripetutamente affermato l’impegno del Governo a considerare la proroga del Superbonus al 2022 e 2023 tra i progetti da promuovere per la destinazione delle risorse del Recovery Fund. Questo rilevante cambio di orizzonte temporale porrebbe il provvedimento in una prospettiva significativamente più ampia rispetto a quella consentita dalla legge vigente, e contribuirebbe a determinare un rilancio non effimero del settore e a porre finalmente una solida base per una trasformazione epocale del nostro patrimonio immobiliare, coerente con gli auspici della strategia nazionale ed europea in materia di clima ed energia.

Articolo realizzato da Virginio TrivellaCoordinatore del Comitato tecnico scientifico di Rete IRENE.

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